Ci sono novità nella procedura di rilascio e rinnovo porto armi: non più versamenti alle ex tesorerie provinciali dello Stato per il costo dei libretti dei porti d’arma mediante bollettini postali ( € 1,27), ma dal 1° gennaio 2024 per il pagamento del costo del libretto dovrà essere utilizzata la modalità del bonifico bancario, il cui IBAN dovrà essere richiesto direttamente alla propria questura o prefettura di competenza.

E' entrata in vigore il 15 luglio la quarta ordinanza del Commissario straordinario alla  PSA (Peste Suina Africana).  
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono in vigore le nuove disposizioni previste dalla quarta ordinanza del Commissario straordinario alla PSA  Vincenzo Caputo.

 

Comunicazione a tutti gli Associati.
Sono a tutti noti i fatti e le conseguenti difficoltà createsi in questo periodo. 
Particolare attenzione vi è da parte di Federcaccia Piemonte sull'introduzione dei nuovi criteri relativi alla “prova di tiro periodica”.
Ma sicuramente il problema maggiore attuale è la mancata deliberazione del Calendario Venatorio Regionale e dei piani di prelievo Capriolo che di fatto bloccano, impediscono ora il regolare svolgimento della caccia programmata di Selezione. 
Quest'ultima e più significativa situazione è chiaramente di matrice politica coincidente con il cambio di gestione alla guida della Ns. Regione. 
Federcaccia Piemonte è chiaramente consapevole dei fatti e pronta a dare il suo contributo per risolvere le problematiche e ripristinare l'attività allorchè la Regione termini il suo assestamento organico a cui indirizzare i propri suggerimenti e sollecitazioni a riguardo.
Su polemiche derivanti le cause di tale situazione, Federcaccia Piemonte non entra di certo nel merito ma, come da Suo compito, saprà adoperarsi appena sarà possibile avere un concreto riferimento operativo Regionale con cui interloquire normativamente sulla materia.
In attesa di ciò, è palese che Fidc Piemonte si è già attivata fattivamente con la nuova Presidenza della Regione per informarla preventivamente dell'urgenza delle problematiche ora in essere. 
Nell'attesa, confidiamo nella fiducia dei Ns. Associati per il lavoro che la stessa rinnovata struttura della Nostra Associazione andrà prossimamente a sviluppare.

Ufficio Stampa Fidc Piemonte

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OPERAZIONI DI CONTENIMENTO E COPERTURE ASSICURATIVE. PIENA VALIDITÀ DELLA POLIZZA FEDERCACCIA

Roma, 22 maggio 2019 - Un articolo apparso questa mattina sul quotidiano “l’Arena” contenente un’intervista al comandante della Polizia provinciale, Anna Maggio, espone l’assolutamente errata possibilità che la copertura assicurativa di Federcaccia ponga i cacciatori tesserati con noi al rischio di denunce penali nel caso di partecipazione degli stessi a operazioni di contenimento della fauna.
I contenuti dell’articolo non corrispondono in alcun modo alla realtà.
Come già espressamente chiarito più volte alla nostra struttura Federale – l’ultima delle quali il 4 aprile scorso – dal Broker assicurativo Marsh cui la Federazione Italiana della Caccia si affida da anni con soddisfazione per le coperture assicurative proposte ai suoi tesserati, la polizza Federcaccia – oltre all’esercizio dell’attività venatoria – prevede espressamente l’operatività dell’assicurazione in tutta una serie di altre fattispecie compresa quella dei piani di controllo della fauna selvatica purché, logicamente, questi siano autorizzati dalle autorità competenti, cioè a seconda dei casi Regione e Provincia.
Il problema dell’eventuale rischio di una denuncia penale per il cacciatore non è la copertura assicurativa, ma semmai la legittimità o meno delle autorizzazioni regionali o provinciali dei piani, questione che investe tutti altri aspetti, che con le coperture assicurative non hanno niente a che fare, ma riguardano questioni giuridico-legislative che devono essere risolte a livello di normativa nazionale e sulle quali sono le Istituzioni a doversi assumere la responsabilità.
Questo è talmente vero che la copertura assicurativa Federcaccia coprirebbe comunque il cacciatore anche nel caso la legittimità dell’autorizzazione Regionale o Provinciale delle operazioni di controllo cui sta prendendo parte fossero messe in dubbio di fronte al TAR.
Massima tranquillità dunque per i tesserati della Federazione, messi giustamente in allarme da un articolo che riporta affermazioni fatte, dispiace dirlo, con eccessiva leggerezza e senza rendersi conto della conseguenza di affermazioni non corrispondenti al vero.

Ufficio Stampa Federazione Italiana della Caccia

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Indicazioni operative sulla prova periodica di tiro per i cacciatori, prevista dall’articolo 12 comma 6) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria).

Articolo 1 (Scopo) 1. la prova periodica della precisione di tiro per cacciatori mira ad assicurare un esercizio venatorio conforme alle esigenze di sicurezza e di protezione degli animali.

Articolo 2 (Competenza e attestazione) 1. L’attestato di partecipazione a prova di tiro è rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall’istruttore di tiro, abilitati a seguito dell’autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 “(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)”.

Articolo 3 (Funzione) 1. La prova di tiro di cui all’articolo 12 comma 6 della l.r. 19 giugno 2018, n. 5 è predisposta per certificare una sessione di prova di tiro con l’arma utilizzata per l’attività venatoria; a tal fine l’attestato di tiro deve riportare la marca, il calibro e la matricola dell’arma utilizzata nella prova. Articolo 4 (Svolgimento della prova) 1. Per la caccia di selezione al cinghiale la prova di tiro consiste in 5 tiri senza appoggio verso un bersaglio di tipo standard posto oltre i 25 metri. La prova di tiro si intende superata con una concentrazione di almeno 4 colpi su 5 all’interno di detto bersaglio. 2. Per la caccia di selezione agli ungulati la prova di tiro consiste in 5 tiri in appoggio verso un bersaglio di tipo standard posto oltre i 70 metri. La prova di tiro si intende superata con una concentrazione di almeno 4 colpi su 5 all’interno di detto bersaglio.

Articolo 5 (Periodo di validità) 1. L’attestato di partecipazione alla prova di tiro ha validità di trenta mesi dalla data del conseguimento.

Articolo 6 (Norma transitoria) 1. Gli attestati comprovanti il superamento della prova di tiro, rilasciati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 comma 6 della l.r. 5/2018 prima dell’approvazione delle presenti indicazioni operative, conservano validità ed efficacia.

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