La Normativa
LEGGE 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. | |
Legge regionale n°5 del 19 giugno 2018 (versione integrata) | |
Modifiche L.R 5/2018 da L.R. 15 del 9 luglio 2020 (dall'art. 16 all'art. 28) | |
PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI IN MATERIA CACCIA -aggiornato novembre 2021 |
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CALENDARIO VENATORIO 2024-2025 allegato A - SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI PRELIEVO MODIFICA CALENDARIO VENATORIO CACCIA PROGRAMMATA CINGHIALE-MEZZI ESERCIZIO VENATORIO SCARICA QUI |
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CALENDARIO VENATORIO 2024-2025 Istruzione operative allegato B | |
Indirizzi e criteri ammissione A.T.C e C.A. | |
CACCIA ATTI PROGRAMMATICI ATC E CA |
E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale con entrata in vigore del provvedimento il 10/10/2023 il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti con cui il Governo definisce le zone umide nel seguente modo:
a) zone umide d’importanza internazionale
riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa
alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse
comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all’interno di riserve
naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e
regionale.
Stabilisce inoltre che:
chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
20 a euro 300. La sanzione non si applica se il soggetto
dimostra di detenere munizioni di piombo al fine di svolgere attività diverse dall’attività
di tiro.
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24 agosto 2023
Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 5/2023). Ordinanza Commissariale 5/23L’articolo 9 comma 1 della legge regionale 5/2018 come modificato dalla l.r. 15/2020 prevede che "Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell' ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria".