La Normativa
Si comunica che la Giunta regionale ha apportato le seguenti modifiche al testo del calendario approvato:
di disporre, quale parziale rettifica al mero errore materiale di trascrizione, con riferimento al “Calendario venatorio per la stagione 2025/2026”, approvato, quale Allegato A, dalla D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025, di:
– integrare il punto 4, inserendo gli orari di inizio e termine per la giornata del 1° settembre 2025 e, pertanto, di sostituire il settimo punto elenco che recita “dal 2 al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30” come segue: “dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30”;
– sostituire nel punto 7.2 la giornata di inizio del 1° settembre con la data 3 settembre, riformulando, pertanto, il periodo come segue: “7.2. L’addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 3 settembre sino al quarto giorno antecedente l’apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.”;
– sostituire nel punto 6.1, lettera c), il rinvio al punto 5.1 b) con il rinvio al punto 6.1 b), riformulando, pertanto, il periodo come segue: “fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 6.1. b)”.
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E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale con entrata in vigore del provvedimento il 10/10/2023 il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti con cui il Governo definisce le zone umide nel seguente modo:
a) zone umide d’importanza internazionale
riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa
alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse
comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all’interno di riserve
naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e
regionale.
Stabilisce inoltre che:
chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
20 a euro 300. La sanzione non si applica se il soggetto
dimostra di detenere munizioni di piombo al fine di svolgere attività diverse dall’attività
di tiro.
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24 agosto 2023
Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 5/2023). Ordinanza Commissariale 5/23L’articolo 9 comma 1 della legge regionale 5/2018 come modificato dalla l.r. 15/2020 prevede che "Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell' ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria".